L’entrata in vigore, dopo ben 3 anni dalla sua emanazione, del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) sta determinando un crescente interesse verso le procedure di sovra-indebitamento e la gestione della relativa crisi
Per capire di cosa si tratta dobbiamo prima di tutto chiarire alcuni concetti citatidal decreto legislativo, che introduce nel panorama professionale anche la nuova figura del “Gestore della crisi”.
La crisi da sovraindebitamento
Cosa si intende infatti per sovraindebitamento? Il Codice della Crisi lo definisce come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il debitore che si trovi quindi in questa situazione, può avviare la procedura di sovraindebitamento, che rappresenta la possibilità di pagare i debiti assunti in modo diverso rispetto a quanto è previsto dai contratti sottoscritti.
La procedura inizia con la domanda all’organizzazione preposta per la gestione della crisi, cioè l’Organo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), un ente indipendente e imparziale a cui possono rivolgersi i soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali e sono perciò soggetti alle azioni dei creditori.
L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista, il “Gestore della crisi” appunto, per assistere il debitore nella ristrutturazione dei propri debiti e nella conseguente soddisfazione dei creditori.
Il “Gestore della crisi” da sovraindebitamento
Per diventare “Gestore della crisi” occorre essere iscritti all’Albo dei gestori della crisi d’impresa, predisposto dal Ministero della Giustizia da Gennaio 2023 ed utilizzato dagli uffici giudiziari a partire da Aprile.
L’iscrizione all’albo è consentita agli avvocati, ai commercialisti ed esperti contabili e ai consulenti del lavoro che dimostrino di aver assolto agli obblighi formativi prescritti per legge.
È ammessa anche l’iscrizione da parte di studi professionali associati e società tra professionisti.
Per gli iscritti agli ordini professionali degli avvocati, commercialisti ed esperti contabili e notai, il requisitoformativo consiste in un corso di 40 ore organizzato dagli enti accreditati (università, camere di commercio, ordini professionali, …).
L’obbligo formativo deve essere assolto prima della presentazione della domanda.
Le Linee Guida generali per la definizione dei programmi formativi non elaborano degli specifici programmi dei corsi ma individuano solo i concetti generali su cui deve vertere la formazione.
Tra i corsi che gli enti accreditati stanno iniziando ad organizzare abbiamo notato ad esempio quello promosso da Form&Lex, ente accreditato presso il MEF tramite l’OCC degli Avvocati di Pesaro, che si
avvale di relatori esperti ed autorevoli in materia, tra cui magistrati ed avvocati che già hanno fatto parte di commissioni e gruppi di studio a livello nazionale, sin dall’introduzione della normativa.
Oltre all’obbligo formativo in aula, per potersi iscrivere all’Albo dei Gestori della Crisi la norma prevede anche un tirocinio obbligatorio di almeno 6 mesi da svolgersi presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore. Scopo di tale tirocinio è l’acquisizione delle relative specifiche competenze.
Per completare il quadro, va poi segnalato che sempre la normativa prevede un aggiornamento biennale, da svolgersi entro i 2 anni successivi alla data di iscrizione all’Albo, necessario per mantenere il diritto di iscrizione.
Per ultimo, va segnalato che la procedura di iscrizione all’Albo ha un costo di 150 euro, da pagare una tantum.
Con questa informazione, possiamo dire di aver concluso quindi questa breve panoramica su questa nuova opportunità professionale legata al Codice della Crisi e dell’Insolvenza e alla relativa gestione del sovraindebitamento.
Ci auguriamo di assistere in futuro alle positive novità che la norma si prefigge di ottenere nella gestione dei debiti, sia per il debitore che per i suoi creditori.